Oneri di urbanizzazione. Gli oneri di urbanizzazione sono una questione più recente di quello che si può pensare. Furono infatti, introdotti solo nel 1977, con la logica che chi costruiva o aumentava il valore dei propri beni immobiliari, doveva farsi carico anche di ristabilire un equilibrio urbanistico alterato dall’insediamento umano.
Esiste una parte che è l’onere di costruzione vero e proprio che ha natura parafiscale e poi gli oneri di urbanizzazione corrispondente al costo che l’amministrazione deve sostenere per dotare la nuova costruzione dei servizi essenziali per l’effettiva fruibilità dell’intervento.
Gli oneri di urbanizzazione sono di due tipi: primari o secondari.
Il primo riguardo quanto è indispensabile per la concreta fruizione degli immobili: le strade residenziali, gli spazi di sosta o di parcheggio, le fognature, le reti idriche, le reti di distribuzione dell’energia elettrica e del gas ecc. mentre il secondo quelle attrezzature idonee a garantire i servizi necessari ai cittadini, fornendo un adeguato standard di civiltà come ad esempio asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo. Tali oneri sono stabiliti dal Consiglio comunale ogni 5 anni.
Inoltre, il Comune può stipulare con il privato una convenzione , nell’ambito della quale, il titolare della concessione può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, a scomputo totale o parziale degli oneri.
Accade spesso, però, che i Comuni richiedano al privato impegni patrimoniali più onerosi rispetto a quelli previsti dalla legge anche per zone già urbanizzate. Ciò è reso possibile dalla contrattazione che si concretizza in un accordo, ovvero in una convenzione tra le parti (Comune e privato) sulla base delle reciproche convenienze. Si tratterebbe per la maggior parte degli esperti di diritto di un contratto di natura privatistica e non pubblica.
E’ possibile anche che l’ente locale riconosca al privato un diritto edificatorio aggiuntivo rispetto a quello previsto in via ordinaria dagli strumenti urbanistici, in ragione del conseguimento di un obiettivo di rilievo pubblico. Si tratta, in particolare, di interventi volti a migliorare la qualità urbana.
Tutto ciò porta ad una elevata discrezionalità nelle scelte e nel rapporti di contrattazione tra Comune e privato. L’accordo privato dunque, definisce oltre ad una serie di oneri “fissi”, una parte di oneri che scaturiscono da valutazioni nella sostanza “soggettive” o comunque di ordine generale e dunque politico nel senso tecnico dei termini. E’ dunque argomento molte delicato, che meriterebbe per la rilevanza economica, a nostro parere, maggiore pubblicizzazione e ricche valutazioni argomentative definite e precise, a partire dai contenuti specifici delle singole convenzioni stipulate tra ente (comune) e privato.
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