Smarrito il buonsenso?

Biblioteca di Varazze

E’ probabile che questi orientamenti giurisprudenziali facciano male al fenomeno dell’immigrazione,  quella di gente onesta, che ha voglia di lavorare e impegnarsi, che non ha preso l’Italia per il Paese delle barzellette?

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Genova – È illegittimo negare il permesso di soggiorno a un extracomunitario condannato (due volte) per droga senza valutarne i legami familiari: lo ha stabilito il Tar della Liguria, annullando un decreto con cui il questore della Spezia si era espresso in modo negativo nei confronti della domanda di un cittadino straniero, motivando la decisione con la presenza a carico del ricorrente di 2 condanne riguardanti gli stupefacenti.

Nella sentenza con cui ha accolto il ricorso dell’immigrato, il tribunale Amministrativo ha spiegato che «in presenza di legami familiari debitamente dimostrati, l’amministrazione non può esprimere un diniego senza avere preventivamente analizzato la effettività e la valenza di tali legami. Va valutata tale situazione rispetto alle esigenze di tutela sociale. Nel caso in questione, la questura ha espresso un diniego sull’erroneo presupposto che tale contenuto fosse vincolato e derivante dalla presenza delle condanne subite dal ricorrente. In realtà l’amministrazione avrebbedovuto compiere la valutazione comparativa discrezionale. Il ricorso dev’essere accolto dovendo l’amministrazione nuovamente provvedere sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente alla luce delle indicazioni fornite».


Sempre oggi, altra sentenza sul “caso migranti” del Tar della Liguria, secondo cui «gravi violazioni delle regole della struttura che li ospita a Genova, minacce a operatori e responsabile», rifiuto alla partecipazione ad attività previste dal progetto di integrazione, opposizione al trasferimento in altro centro e «ripetuti episodi di insubordinazione» non sono sufficienti per legittimare gli atti con cui il prefetto del capoluogo ligure aveva revocato i diritti di accoglienza a due richiedenti asilo, uno originario del Togo, l’altro della Nigeria.

Accogliendo i ricorsi dei due extracomunitari, il Tar ha stabilito che la revoca è illegittima senza una preventiva comunicazione agli interessati dell’avvio del procedimento, in assenza di particolari esigenze di celerità.

Annullati, dunque i provvedimenti del prefetto di Genova, mentre il ministero dell’Interno è stato condannato a pagare le spese di giudizio, pari a 1000 euro per ciascuna causa.

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